STATUTO


Art.  1 - COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione Culturale denominata "TKE". Tale denominazione, da sola o accompagnata da attributi o qualifica, è riservata all'Associazione stessa. L'Associazione ha sede legale in Tricesimo (in Provincia di Udine).




Art.  2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, apolitica, apartitica ed aconfessionale, è senza fine di lucro e si prefigge lo scopo di diffondere e approfondire la conoscenza della cultura, musicale in particolare ed artistica in generale, con particolare riguardo alle forme d'espressione che non abbracciano a priori le logiche del mercato finalizzato al consumo di massa. L’Associazione si propone inoltre quale luogo d’incontro e di aggregazione con iniziative nel campo di allestimento di spettacoli, dell’insegnamento, della partecipazione a manifestazioni di carattere artistico e culturale. nonché con l’allacciamento ed il mantenimento dei migliori rapporti con istituzioni che abbiano scopi analoghi. L’Associazione, pur mantenendo sempre la più completa indipendenza nei confronti di ogni altro soggetto pubblico o privato, favorirà contatti fra persone, enti ed associazioni, collaborando per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini istituzionali. Per conseguire gli scopi sociali l’Associazione potrà operare in diverse sezioni collegate e dipendenti dall’associazione “TKE”. Nel caso di costituzione di sezioni esse verranno regolate da un regolamento. Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà anche:

  • promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi direttamente o a mezzo terzi;
  • svolgere altre attività connesse e/o affini alle finalità istituzionali;
  • stipulare convenzioni ed accordi con Enti Pubblici e Privati al fine di meglio perseguire gli scopi sociali;
  • compiere, più in generale, qualsiasi altro atto o fatto che realizzi l'interesse degli associati e gli scopi associativi.

Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.




Art.  3 - DURATA

L'Associazione Culturale ha una durata illimitata.




Art.  4 - ENTRATE

Le entrate sono costituite:

  • dalle quote sociali che possono essere diverse per le diverse tipologie di soci;
  • dai contributi e dalle erogazioni di soci, di terzi e/o di Enti Pubblici e Privatii;
  • da eventuali versamenti degli associati in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle di Bilancio Ordinario;
  • da eventuali contributi specifici o quote aggiuntive versate all'Associazione dagli associati per particolari e/o specifiche prestazioni effettuate a loro favore dall'Associazione stessa;
  • da ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali.



Art.  5 - FONDO COMUNE

Il fondo comune è costituito:

  • da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di conto;
  • da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti da parte di enti e privati;
  • dalle somme versate dagli associati;
  • dal materiale, strumenti ed attrezzatura musicale e non, indumenti;
  • da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il Fondo Comune.



Art.  6 - ASSOCIATI

Possono essere soci dell'Associazione, cittadini italiani e stranieri di sentimento e comportamento democratici. Potranno inoltre associarsi Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:.

  • presentazione della domanda, anche orale, di ammissione; per i minorenni tale domanda dovrà essere presentata da un genitore o da chi ne fa le veci;
  • dal pagamento della quota annuale.

L'aspirante associato firmatario della domanda dichiara con la stessa di accettare il presente statuto, il regolamento interno., e le eventuali delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

Colui che ha presentato la domanda si considera socio, salvo insindacabile parere contrario del Consiglio Direttivo. Dal giorno successivo a quello della sua iscrizione nel libro dei soci ha diritto di ricevere la tessera sociale.

In caso di mancato accoglimento della domanda, non verrà restituito quanto versato e non vi sarà alcun obbligo da parte dell'Associazione verso colui che ha presentato la domanda in merito ai motivi di tale mancato accoglimento. La qualifica di socio si perde:

  1. per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
  2. per esclusione a causa del mancato versamento della quota dovuta per il rinnovo della tessera sociale o per morosità protrattasi per oltre 15 gg dalla scadenza del versamento richiesto;
  3. per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo il quale può espellere dall'Associazione il socio, con negozio unilaterale, oltre che non accettando la sua domanda di adesione all'Associazione, anche qualora lo stesso tenga condotta riprovevole tale da causare il perturbamento dell'ordine sociale o costituire ostacolo al buon andamento dell'Associazione o ledere direttamente o indirettamente, dentro o fuori dell'Associazione, il buon nome della stessa e dei suoi associati. Il Consiglio Direttivo informa del provvedimento il socio espulso con invio di lettera raccomandata. I soci dimissionari o dimissionati per essere riammessi dovranno sottoporsi alle norme stabilite dal presente articolo. I soci morosi per essere riammessi dovranno inoltre versare tutte le quote arretrate;
  4. per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l' ammissione;
  5. per decesso.



Art.  7 - CATEGORIE DI ASSOCIATI

I soci si distinguono in: Ordinari, Sostenitori, Onorari e Fondatori.

Sono Soci Ordinari tutte le persone che presentano regolare domanda di iscrizione e che sono in regola con il versamento della quota sociale.

Sono soci Sostenitori coloro che, dopo aver versato la quota sociale, partecipano alle attività sociali in maniera occasionale.

Sono Soci Onorari quelli nominati dal Consiglio Direttivo tra coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nei riguardi della o dalla Associazione stessa, ovvero si siano distinti per meriti culturali o sociali; tali soci sono esentati dal pagamento dei contributi obbligatori e la loro qualifica è a tempo indeterminato.

Sono Soci Fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e sono eleggibili alle cariche sociali. In particolare tutti i soci, indipendentemente dalla loro qualificazione e se maggiorenni, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del regolamento e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Il rinnovo delle quote annuali deve essere fatto entro il primo trimestre di ogni anno sociale. Il valore dei contributi associativi può essere di importo diverso per i soci dell'Associazione e ciò è deciso in modo insindacabile dal Consiglio Direttivo. Non sussistono limitazioni nei diritti di ciascun socio; ciascun socio ha inoltre il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione e di osservare anche le regole dettate da organismi a cui l'Associazione con deliberazione presa in assemblea ordinaria eventualmente vorrà aderire.




Art.  8 - ORGANI SOCIALI

Gli Organi Sociali sono:

  • l'Assemblea dei Soci;
  • Il Consiglio Direttivo.



Art.  9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano. L'Assemblea dell'Associazione si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria entro il quarto mese successivo a quello in cui si è concluso l'anno sociale. La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, la data , il luogo e l'ora in cui è stata convocata, da spedirsi ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'adunanza o con affissione nella Sede Sociale almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. L'Assemblea in seduta Straordinaria può essere convocata in qualsiasi periodo dell'anno ad iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno due terzi dei soci. Le modalità di convocazione sono le stesse sopra viste. L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.




Art.  10 - DIRITTO DI VOTO

Potranno prendere parte con diritto di voto alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie tutti i soci purché siano in regola con le quote sociali e non si trovino in stato di sospensione disciplinare. E' prevista la possibilità di delega ad altro socio. Quest'ultimo potrà essere portatore di una sola delega.




Art.  11 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e le deliberazioni saranno valide se approvate dalla maggioranza semplice dei soci intervenuti o rappresentati. In seconda convocazione, in un giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega e delibera a maggioranza semplice.




Art.  12 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci. Il Presidente nomina un segretario ed, eventualmente, uno o più scrutatori. Spetta al Presidente la verifica dei poteri per constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento e quello di voto nell'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da eventuali Scrutatori. Le deliberazioni dell'assemblea sono efficaci ed esecutive a partire dal giorno stesso della loro approvazione. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati ancorché assenti, dissenzienti od astenuti dal voto.




Art.  13 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

I soci riuniti in Assemblea approvano annualmente il Bilancio, deliberano eventuali modificazioni statutarie, nominano gli organi direttivi dell'Associazione stessa nonché deliberano su tutto ciò che attiene alla vita dell'Associazione e che è di competenza di quest'organo da loro composto.




Art.  14 - ELEZIONI CARICHE SOCIALI

Le elezioni degli organi sociali si terranno ogni quattro anni, a partire dalla convocazione della prima Assemblea Ordinaria. Hanno diritto di voto tutti i soci a condizione che siano in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso. Sono eleggibili i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.




Art.  15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri effettivi e da uno supplente tutti eletti dall'Assemblea dei soci.

Un terzo dei membri del Consiglio Direttivo da eleggere è riservato ai soci fondatori. Qualora non vi fossero soci fondatori saranno eleggibili liberamente tutti i soci. La prima convocazione del Consiglio Direttivo avviene entro un mese dalla sua elezione ed ivi si procederà alla nomina delle cariche di Presidente e di Vicepresidente scegliendo fra i propri membri. Il Consigliere effettivo che cessa di investire la propria carica verrà sostituito dal consigliere supplente. La nomina avverrà alla prima riunione del Consiglio Direttivo. Il Consigliere subentrato in carica vi permane fino alla scadenza del mandato che sarebbe spettato di diritto al Consigliere sostituito. Il fatto verrà notificato alla prima Assemblea Ordinaria e sempre nella stessa Assemblea verrà eletto un nuovo membro supplente. Fino al momento della sostituzione il Consigliere Supplente potrà prendere parte alle sedute del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno due Consiglieri ed in via ordinaria almeno due volte all'anno. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La durata delle nomine è di quattro anni e comunque fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Le cariche sono rinnovabili.

Le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito tuttavia potranno essere rimborsate le spese sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.




Art.  16 - OBBLIGO DI INTERVENTO E RESPONSABILITÀ DEI CONSIGLIERI

Ogni Consigliere ha l'obbligo di intervenire salvo le assenze preventivamente giustificate. Anche i consiglieri assenti saranno responsabili delle decisioni prese in loro assenza.




Art.  17 - DIMISSIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Le dimissioni della maggioranza dei membri effettivi del Consiglio Direttivo provocano la decadenza del Consiglio Direttivo stesso. Questo rimane in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo che avverrà in una apposita Assemblea convocata dal Presidente del Consiglio stesso o da chi ne fa le veci, entro e non oltre 40 (quaranta) giorni dalle dimissioni della maggioranza dei membri. Fino a tale data il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo potranno compiere solo atti di ordinaria amministrazione. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto.




Art.  18 - DECADENZA

I Consiglieri decadono dalla loro carica nei casi previsti all'art. 6.




Art.  19 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo promuove le iniziative e le manifestazioni sociali ed è investito dei più ampi poteri nell'Amministrazione sia ordinaria che straordinaria del patrimonio sociale. Esso può anche chiamare singoli soci od persone esterne all'Associazione ma desiderose di contribuire alla realizzazione delle finalità sociali dell'Associazione a vari incarichi di collaborazione gratuita allo scopo di permettere un migliore perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa salvo garantire loro il rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione durante l'espletamento di tale incarico, nonché concludere contratti di collaborazione con persone esterne all'Associazione qualora ciò dovesse risultare utile all'Associazione stessa per un migliore perseguimento ed una migliore realizzazione delle proprie finalità istituzionali. Il Consiglio Direttivo delibera la convocazione delle assemblee, stabilendone data, ora, luogo ed ordine del giorno lasciando poi al presidente il compito di porre in essere tutti gli atti necessari per una regolare convocazione delle stesse; emana regolamenti e norme interne per il buon andamento dell'Associazione, vincolanti per tutti i soci. Vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti. Esso incarica il Presidente di presentare annualmente all'Assemblea dei soci la relazione morale ed il bilancio dell'esercizio. Il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti disciplinari, di sospensione o espulsione, e stabilisce annualmente le quote sociali ed eventuali quote straordinarie o contributi sociali supplettivi qualora lo ritenga necessario.




Art.  20 - COMPITI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione in ogni circostanza. Egli può farsi rappresentare da altro Consigliere con delega scritta. Al Presidente spetta la firma degli atti e provvedimenti dell'Associazione che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati sia nei riguardi dei terzi. Sovraintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Può nominare, all'interno del Consiglio Direttivo, un Segretario che dia esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, rediga il verbale delle riunioni dello stesso, si incarichi della esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro soci, adempia a tutte le mansioni di segreteria. Tale carica può essere cumulata con quella di Vicepresidente dell'Associazione.




Art.  21 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea dei Soci per l'Approvazione del Bilancio.




Art.  22 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DELLE RISERVE E IMPIEGO DEGLI AVANZI DI GESTIONE

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi i gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.




Art.  23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I soci si impegnano a non adire in nessun modo le vie legali per eventuali controversie con l'Associazione. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'Associazione e i soci saranno sottoposte al giudizio del Consiglio Direttivo o di persona da questo delegata, quale arbitro amichevole compositore. Qualora in tal modo la controversia non venisse risolta essa potrà essere sottoposta al giudizio inappellabile dell'Assemblea Straordinaria dei soci.




Art.  24 - RESPONSABILITÀ

L'Associazione non assume alcuna responsabilità nei confronti dei soci per qualsiasi danno a persone o cose che dovessero accadere nello svolgimento dell'attività sociale.




Art.  25 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente Statuto potrà essere modificato solo dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata.




Art.  26 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non può essere sciolta che con il preventivo benestare dell'Assemblea Straordinaria dei soci. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo verrà destinato, dedotte le passività, a finalità di utilità generale. Eventuali passività registrate all'atto dello scioglimento, verranno coperte con l'Intervento di tutti i soci fino al versamento massimo dell'intera quota annuale.




Art.  27 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia di Associazioni.